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Sez. 6, Sentenza n. 11984 del 24/10/1997 Ud. (dep. 22/12/1997) Rv. 209501 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Provvedimento - Ricorribilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209501-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

Il provvedimento che liquida somme a titolo di provvisionale alla parte civile non è ricorribile per cassazione, perché è insuscettibile di passaggio in giudicato e destinato a rimanere assorbito nella pronuncia definitiva sul risarcimento che, sola, può essere oggetto di impugnazione con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)