Sez. 3, Sentenza n. 2196 del 20/07/1974 (Rv. 370568 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI PRESTARE LA GARANZIA - MOMENTO GENETICO - ESIGIBILITA DELLA GARANZIA DA PARTE DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DEL DANNEGGIATO DI ESSERE RISARCITO - NECESSITA. *
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - FACOLTA E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE - OBBLIGO DI PRESTARE LA GARANZIA - MOMENTO GENETICO - ESIGIBILITA DELLA GARANZIA DA PARTE DELL'ASSICURATO - CONDIZIONI - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA DEL DANNEGGIATO DI ESSERE RISARCITO - NECESSITA. *
Nell'Assicurazione della responsabilita civile, la prestazione dello assicuratore e preordinata al fine di tenere indenne l'assicurato (fornendogli i mezzi o pagando direttamente al terzo) di quanto questi deve pagare in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'Assicurazione (art 1917 cod civ). il diritto dell'assicurato a pretendere la garanzia ed il correlativo Obbligo dell'assicuratore di prestarla, sorti al momento del verificarsi dell'evento dannoso, divengono attuali e concreti al momento in cui si verifica la minaccia al patrimonio dell'assicurato per effetto della manifestata intenzione del terzo di essere risarcito del danno subito in conseguenza di un fatto previsto nel contratto. (V 2332'71, mass n 353206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)