Sez. 1, Sentenza n. 11228 del 28/08/2000 (Rv. 539800 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE | Credito dell'assicurato danneggiante all'indennizzo assicurativo - Acquisizione al fallimento - Insussistenza di una già formulata richiesta di pagamento del danneggiato o di un previo accertamento dell'obbligo risarcitoro - Rilevanza - Esclusioni - Fondamento - Esercizio della facoltà ex art. 1917 cod.civ. dopo il fallimento - Possibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITÀ FALLIMENTARI - IN GENERE
In materia di fallimento, poiché lo spossessamento colpisce tutto il patrimonio del debitore, comprese le entità prive di autonomia o di valore economico immediato, deve essere acquisito all'attivo del fallimento dell'assicurato il diritto di credito per indennizzo assicurativo, senza che rilevi l'esistenza o meno di una richiesta del danneggiato nei confronti dell'assicurato danneggiante o l'accertamento del relativo obbligo; tali circostanze incidono, infatti, sulla liquidità ed esigibilità del credito ma non sulla sua esistenza in quanto la situazione giuridica attiva dell'assicurato sussiste sin dal momento della stipula del contratto di assicurazione; ne consegue che, intervenuto il fallimento, l'assicuratore non può esercitare la facoltà di pagare direttamente al terzo danneggiato, incompatibile con le regole del concorso sui beni del danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)