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Sez. 1, Sentenza n. 5469 del 08/09/1986 (Rv. 447996 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO EX ART. 8 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968 N. 1115 - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI LICENZIATI PER FALLIMENTO DELL'IMPRESA.*
Stato
decisa il 1986-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447996-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - IN GENERE - TRATTAMENTO EX ART. 8 DELLA LEGGE 5 NOVEMBRE 1968 N. 1115 - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DI IMPRESE INDUSTRIALI LICENZIATI PER FALLIMENTO DELL'IMPRESA.*

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, con il corrispondente Obbligo contributivo contemplato a carico del datore di lavoro dal successivo art. 9, spetta anche ai dipendenti di imprese industriali licenziati per cessazione totale dell'attività, per qualsiasi causa, incluso il fallimento, in forza dell'art. 25 della legge 23 aprile 1981 n. 155, che interpreta autenticamente, e quindi con efficacia retroattiva, il citato art. 8. (V 7297/83, mass n 431894; (V 4022/82, mass n 421979).*

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)