Sez. 1, Sentenza n. 7297 del 09/12/1983 (Rv. 431894 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA LICENZIATI DAL CURATORE - SPETTANZE - CONSEGUENZE - DEBITO CONTRIBUTIVO DEL FALLIMENTO VERSO L'INPS - COSTITUZIONE - TERMINI FISSATI DALLE REGOLE SUL CONCORSO - APPLICABILITÀ - SANZIONI CIVILI PER IL RITARDO SUL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - OBBLIGO ASSICURATIVO - DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE EX ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - LAVORATORI DELL'IMPRESA FALLITA LICENZIATI DAL CURATORE - SPETTANZE - CONSEGUENZE - DEBITO CONTRIBUTIVO DEL FALLIMENTO VERSO L'INPS - COSTITUZIONE - TERMINI FISSATI DALLE REGOLE SUL CONCORSO - APPLICABILITÀ - SANZIONI CIVILI PER IL RITARDO SUL PAGAMENTO - ESCLUSIONE.*
In conseguenza dell'entrata in vigore dell'art. 25, comma secondo, della legge 23 aprile 1981 n. 155, che ha interpretato autenticamente l'art. 8, comma primo, della legge 5 novembre 1968 n. 1115, nel senso che "il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori impiegati ed operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta", il detto trattamento spetta anche ai dipendenti licenziati a seguito del fallimento della impresa, con il correlativo diritto dell'INPS verso il fallimento alle contribuzioni di cui all'art. 9, comma secondo, lettera b) della citata legge n. 1115 del 1968, senza che, peraltro, sorgendo il tal caso il credito contributivo solo in conseguenza della dichiarazione di fallimento e, quindi, direttamente in capo allo stesso fallimento, e restando così esso assoggettato alle regole del concorso, possa configurarsi quel ritardo nel pagamento, che condiziona la applicabilità, in favore dell'INPS, delle sanzioni civili previste dall'art. 111 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827. (Conf 2725/83, mass n 427624; (Conf 1396/83, mass n 426213; (Conf 5076/82, mass n 422971, sulla seconda parte; (Conf 4048/82, mass n 422003, sulla prima parte; (Conf 4022/82, mass n 421979, sulla prima parte; (Conf 3514/82, mass n 421492, sulla prima parte; (Conf 3119/82, mass n 421054, sulla prima parte; (Conf 4376/81, mass n 415070).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST., Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 9, Legge 23/04/1981 num. 155 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)