Sez. 1 - , Sentenza n. 4096 del 20/02/2018 (Rv. 647236 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO DEGRADANTE | Risarcimento del danno da inumana detenzione - Spazio individuale minimo intramurario - Interpretazione della Corte EDU - Modalità di computo.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO DEGRADANTE
In tema di risarcimento del danno ex art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall'art. 3 della CEDU, così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU, quando, in una cella collettiva, il detenuto non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, calcolati detraendo l'area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)