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Sez. 1, Sentenza n. 251 del 03/02/1971 (Rv. 349698 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE - CANONICO - CONTRATTO ALL'ESTERO - TRASCRIZIONE - IN GENERE - MATRIMONIO CANONICO CELEBRATO ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI- TRASCRIVIBILITA - EFFETTI CIVILI - MANCATA TRASMISSIONE DELL'ATTO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349698-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - IN GENERE - CANONICO - CONTRATTO ALL'ESTERO - TRASCRIZIONE - IN GENERE - MATRIMONIO CANONICO CELEBRATO ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI- TRASCRIVIBILITA - EFFETTI CIVILI - MANCATA TRASMISSIONE DELL'ATTO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE DEL LUOGO DI CELEBRAZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'art 5 della legge matrimoniale del 1929, in perfetta armonia con l'art 34 del concordato, non distingue tra matrimoni canonici celebrati in Italia e matrimoni canonici celebrati all'esterĂ² pertanto anche il matrimonio canonico celebrato all'estero da cittadini italiani e produttivo di effetti civili per l'ordinamento giuridico italiano quando sia trascritto, ne e di ostacolo il mancato rispetto dell'art 8 della legge matrimoniale del 1929, secondo il quale l'atto di matrimonio deve essere trasmesso all'ufficiale di stato civile del comune in cui esso fu celebrato, qualora dall'atto di matrimonio risultino gli elementi fondamentali e cioe la presenza del celebrante e la dichiarazione di volonta degli sposi, dei quali sia accertata l'identita. (V 2168'62).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 5, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)