Sez. 5, Sentenza n. 20386 del 20/09/2006 (Rv. 594779 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Carattere novativo - Conseguenze - Rateizzazione delle somme dovute - Pagamento della prima rata nel previsto termine - Mancato versamento delle somme residue - Risoluzione dell'accordo - Esclusione - Procedura di riscossione anche coattiva da parte dell'ufficio - Necessità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta la sostituzione della pretesa fiscale originaria, ma unilaterale e contestata, con una certa e concordata, tanto è vero che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. Al fine del perfezionamento della conciliazione è sufficiente anche il pagamento della sola prima rata, onde in caso di mancato versamento delle somme residue, pure pattuite con quell'accordo, questo non si risolve, ma l'amministrazione creditrice deve esigere il loro pagamento attraverso una procedura di riscossione, anche coattiva.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 48 com. 5 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 419 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)