Sez. 6, Ordinanza n. 26012 del 27/04/2004 Cc. (dep. 09/06/2004) Rv. 229977 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Misura cautelare reale - Riesame - Annullamento per assenza del "fumus" - Precedente restituzione da parte del P.M. a soggetto diverso dall'originario possessore - Permanenza dell'interesse ad impugnare - Esclusione - Opposizione al provvedimento di restituzione - Sola procedura esperibile.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
In tema di giudizio di riesame di misura cautelare reale, perchè sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame deve sussistere l'interesse alla impugnazione, che si ravvisa quando sia stato emesso un provvedimento idoneo a produrre una lesione nella sfera giuridica dell'impugnante e questi solleciti la eliminazione o la riforma dello stesso per la realizzazione di un risultato a sègiuridicamente favorevole. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che, avendo annullato per carenza di "fumus", in sede di rinvio della Cassazione, il decreto di sequestro preventivo di immobili, aveva tuttavia omesso di disporre la restituzione dei beni, in quanto in precedenza essi erano già stati restituiti dal P.M. all'avente diritto, soggetto diverso dal ricorrente. Questi è legittimato infatti solo a proporre opposizione avverso il provvedimento di restituzione del bene, con le forme dell'incidente di esecuzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)