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Sez. 6, Sentenza n. 42978 del 29/09/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 226939 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Sequestro probatorio - Restituzione disposta dal giudice - Rimedi esperibili.
Stato
decisa il 2003-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226939-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO

Nei confronti del provvedimento del giudice che dispone la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio l'unico rimedio esperibile è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e, qualora sia stato utilizzato un mezzo di impugnazione, non opera il principio della conservazione, poiché si tratta di rimedi eterogenei e l'incidente di esecuzione non può essere considerato mezzo di impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 263, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 263, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 676, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 676, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)