Sez. 6, Sentenza n. 42978 del 29/09/2003 Cc. (dep. 11/11/2003) Rv. 226939 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO | Sequestro probatorio - Restituzione disposta dal giudice - Rimedi esperibili.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - PROCEDIMENTO
Nei confronti del provvedimento del giudice che dispone la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio l'unico rimedio esperibile è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e, qualora sia stato utilizzato un mezzo di impugnazione, non opera il principio della conservazione, poiché si tratta di rimedi eterogenei e l'incidente di esecuzione non può essere considerato mezzo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 263, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 263, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 676, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 676, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)