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Sez. U, Sentenza n. 854 del 08/03/1975 (Rv. 374234 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - AMBITO DELLA GIURISDIZIONE - DECLARATORIA D'INVALIDITA DI UN ATTO DI OPZIONE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O PRELIMINARI - ESTENSIONE - RELATIVE STATUIZIONI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374234-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - AMBITO DELLA GIURISDIZIONE - DECLARATORIA D'INVALIDITA DI UN ATTO DI OPZIONE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI O PRELIMINARI - ESTENSIONE - RELATIVE STATUIZIONI - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di pensioni la giurisdizione della Corte dei conti non e limitata al controllo della legittimita dell'atto amministrativo di diniego della pensione, ma si estende all'esame del rapporto sostanziale che sottosta a tale atto, con tutti i poteri spettanti al giudice del merito per l'accertamento del diritto controverso. Spetta, pertanto, a detta Corte stabilire se sussista l'interesse dell'istante alla declaratoria d'invalidita di un atto di opzione presupposto del diritto reclamato, giudicare della manifesta infondatezza di un eccezione di illegittimita costituzionale e conoscere incidentalmente di questioni pregiudiziali o preliminari alla risoluzione della controversia, senza che tali statuizioni (attinenti al modo di Esercizio della giurisdizione) siano denunciabili in Cassazione. (V 408/73, mass n 362377; 285/70, mass n 345153).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)