Sez. U, Sentenza n. 285 del 07/02/1970 (Rv. 345153 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CORTE DEI CONTI - MOTIVI - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE - MOTIVI RELATIVI AL MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL RIGETTO DI UN'IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CORTE DEI CONTI - MOTIVI - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE - MOTIVI RELATIVI AL MODO DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - VIZIO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE AL RIGETTO DI UN'IMPUGNAZIONE PER REVOCAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
L'art 111 della Costituzione limita il controllo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni della Corte dei conti ai soli motivi attinenti alla giurisdizione. E, pertanto, inammissibile il motivo di ricorso con il quale sia censurato il modo di Esercizio della giurisdizione da parte di detto organo (nella specie il vizio di motivazione in ordine al rigetto di un motivo di revocazione per insussistenza degli estremi di un errore di fatto ex art 395, n 4 cod proc civ).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)