Sez. L, Sentenza n. 2017 del 09/03/1999 (Rv. 523950 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contratto collettivo degli edili - Superminimi aziendalmente riconosciuti - Accordo aziendale diretto ad escluderli dal computo degli istituti retributivi indiretti - Contrasto con il contratto collettivo 24 luglio 1959 esteso "erga omnes" dal d.P.R. 1032 del 1960 - Irrilevanza - Sussistenza - Inclusione nella retribuzione imponibile.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In base al principio per cui l'obbligazione contributiva deve essere determinata con riferimento all'entità della retribuzione contrattualmente dovuta, gli istituti retributivi indiretti devono essere computati ai fini contributivi come comprensivi dei superminimi aziendalmente riconosciuti, restando senza effetti l'accordo aziendale, diretto ad escludere gli stessi superminimi nel calcolo degli istituti retributivi indiretti, perché in contrasto con il contratto collettivo degli edili del 24 luglio 1959 esteso erga omnes dal d.P.R. 1032 del 1960, a norma del quale nella paga base di fatto deve essere ricompreso "l'eventuale superminimo".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 art. 1, DPR 26/07/1960 num. 1032 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)