Sez. L, Sentenza n. 8847 del 09/10/1996 (Rv. 500034 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Presupposto - Corresponsione di trattamenti economici non inferiori a quelli minimi - Portata - Distinzione tra aumenti economici dipendenti dall'elemento temporale e clausole normative incidenti sull'oggetto del contratto - Rilevanza - Mancata attribuzione agli apprendisti della qualifica di operaio - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Con l'art. 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980 n. 782, che (con dizione diversa rispetto alle precedenti disposizioni in materia di cui all'art. 2 della legge n. 573 del 1977 e all'art. 4 della legge n. 502 del 1978) subordina il riconoscimento del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali alla circostanza che l'impresa assicuri ai propri dipendenti "trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al C.N.E.L.", e l'art. 3, primo comma, lett. c, del D.L. 3 luglio 1986 n. 328, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 1986 n. 440, secondo cui "i benefici non spettano per i lavoratori che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali", il legislatore ha voluto condizionare il beneficio non all'integrale applicazione dei contratti collettivi, ma solo alla garanzia del trattamento economico minimo ivi fissato, e conseguentemente deve distinguersi tra aumenti retributivi collegati al mero passaggio del tempo, che rilevano ai fini in esame, e clausole di valore normativo, che incidono sull'oggetto del contratto e sugli obblighi delle parti e solo indirettamente sulla misura delle retribuzioni, la cui applicazione non è richiesta ai fini della fiscalizzazione degli oneri sociali. Ne consegue che non costituisce elemento ostativo di questo beneficio il mancato riconoscimento agli apprendisti della qualifica di operaio, e quindi della relativa retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva, dopo il decorso del periodo massimo di durata dell'apprendistato previsto dal contratto collettivo nazionale (sempreché sia rispettata la normativa legale sull'apprendistato), data la diversità di contenuto esistente tra il rapporto di apprendistato, con il relativo onere di istruzione professionale e di riduzione del tempo di lavoro, e l'ordinario rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1, Legge 02/08/1977 num. 573 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/1978 num. 502 art. 4, Decreto Legge 03/07/1986 num. 328 art. 3 com. 1 n. 3, Legge 31/07/1986 num. 440
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)