Sez. L, Sentenza n. 10052 del 16/11/1996 (Rv. 500585 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Condizione della conformità dei trattamenti economici a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative - Vigenza del contratto di categoria nel periodo di riferimento degli sgravi contributivi - Necessità - Osservanza del contratto previgente - Esclusione - Eventuale legittimità del contratto scaduto sul piano della disciplina dei rapporti di lavoro - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
In relazione alla condizione per il godimento della fiscalizzazione degli oneri sociali, posta dall'art. 1 della legge 28 novembre 1980 n. 782, del riconoscimento ai dipendenti di "trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative" (che si ispira al principio della solidarietà sociale sancito dall'art. 2 Cost.), rileva solo il contratto di categoria, stipulato da taluna delle associazioni maggiormente rappresentative, che sia effettivamente vigente nel periodo a cui si riferiscono gli sgravi contributivi (a tal fine tenendosi presente che i contratti di diritto comune non sono ultrattivi e perciò si risolvono alla scadenza concordata, previa dichiarazione risolutoria di una delle parti, in presenza di clausola di tacito rinnovo) - e quindi preveda minimi tabellari che siano espressione attuale della dinamica salariale -, e non si può invece attribuire rilievo all'osservanza dei trattamenti previsti da un contratto scaduto, pur a suo tempo stipulato dalle associazioni maggiormente rappresentative, ancorché lo stesso abbia continuato a trovare applicazione - eventualmente d'intesa con organizzazioni sindacali dei lavoratori - da parte di talune imprese, e tale operato possa essere legittimo sotto il profilo della disciplina dei rapporti di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1980 num. 782 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)