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Sez. L, Sentenza n. 6443 del 06/06/1991 (Rv. 472563 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Lavoratrice agricola con cinquantadue giornate lavorative nell'anno precedente il periodo di assenza facoltativa "post partum" - Diritto all'indennità giornaliera di malattia - Spettanza - Mancata prestazione di un uguale numero di giornate lavorative nell'anno di fruizione dell'assenza - Irrilevanza
Stato
decisa il 1991-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472563-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazioni contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

La lavoratrice agricola, che abbia prestato almeno cinquantadue giornate lavorative nell'anno solare precedente a quello in cui fruisce del periodo di assenza facoltativa dal lavoro "post partum", ha diritto all'indennità giornaliera di malattia, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, ancorché non abbia prestato un eguale numero di giornate lavorative nell'anno di fruizione dell'assenza facoltativa, cadendo tale periodo durante l'anno di validità (o, "rectius, efficacia) dell'iscrizione (in dipendenza della prestazione di almeno cinquantadue giornate lavorative nel corso di esso) agli elenchi dell'anno precedente.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legisl. Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)