Sez. L, Sentenza n. 381 del 18/01/1996 (Rv. 495486 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato - Condizione - Iscrizione negli elenchi nominativi - Anticipazione degli effetti relativi nelle more della formazione degli elenchi - Mezzi - Esibizione del certificato d'urgenza - Rilevanza - Iscrizione o certificazione sostitutiva - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ
L'iscrizione del lavoratore agricolo a tempo determinato negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, per almeno cinquantuno giornate lavorative nell'anno precedente a quello in relazione al quale l'indennità viene domandata, costituisce ai sensi degli articoli 3 e 4 primo e quarto comma del D.Lgs. 9 aprile 1946 n.212 e dell'art. 5 sesto comma del D.L. 12 settembre 1983, n.463, convertito con modifiche nella legge 11 novembre 1983, n. 638, condizione per il diritto al godimento dell'indennità economica di malattia erogata dall'I.N.P.S.. Peraltro gli effetti della suddetta iscrizione possono essere anticipati, nelle more della formazione degli elenchi, con l'esibizione del certificato d'urgenza rilasciato dal servizio per gli elenchi nominativi e per i contributi unificati in agricoltura attestante il diritto all'iscrizione negli elenchi dell'anno in corso, con conseguente ammissione alle prestazioni dalla data di rilascio del suddetto certificato. In tale speciale sistema normativo(che con la sentenza della Corte Cost. n. 87 del 1970 ha superato il vaglio di legittimità costituzionale)l'iscrizione negli elenchi o la certificazione sostitutiva non attengono alla fattispecie costitutiva del diritto alle prestazioni previdenziali, il quale sorge in conseguenza della situazione di lavoro subordinato, ma si giustificano con la funzione specifica degli elenchi nominativi di favorire la prova della sussistenza di un tale diritto con la dimostrazione della qualità e quantità di lavoro effettuato, non contrastando peraltro con il principio dell'automatismo una previsione legislativa che subordini la fruizione delle prestazioni stesse al possesso di ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi ed in particolare alla condizione relativa alla data di validità degli elenchi nominativi(anticipabile con la presentazione della certificazione d'urgenza).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 24/09/1940 num. 1949 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)