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Sez. L, Sentenza n. 75 del 04/01/1995 (Rv. 489519 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ | Lavoratore subordinato iscritto negli elenchi nominativi dello S.C.A.U. - Prestazione del numero minimo di giornate lavorative nell'anno precedente - Iscrizione nell'elenco avente validità dal 1 gennaio successivo - Periodo di malattia rientrante in detto periodo di validità - Diritto all'indennità di malattia - Sussistenza - Insorgenza della malattia in data anteriore - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489519-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA - INDENNITÀ

Il lavoratore che, avendo prestato nell'anno precedente più del numero minimo di giornate lavorative richiesto dalla legge, sia iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli subordinati avente validità dal 1 gennaio dell'anno successivo, ha diritto all'indennità di malattia domandata in relazione a periodo di malattia rientrante in detto periodo di validità dell'elenco, essendo irrilevante, per il principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, la circostanza dell'insorgenza della malattia in data anteriore.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 3 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 09/04/1946 num. 212 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 7 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 15, Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)