Sez. U, Sentenza n. 12042 del 28/11/1997 (Rv. 511769 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Rapporto di pubblico impiego - Rinuncia del sindacato ricorrente alla domanda di rimozione del provvedimento lesivo della situazione soggettiva del singolo dipendente - Limitazione della domanda alla richiesta di cessazione del comportamento antisindacale - Giurisdizione del giudice ordinario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
In base agli ultimi due commi dell'art. 28 legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 6 legge 12 giugno 1990 n. 146, le controversie promosse, nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico non economico, con ricorso, ai sensi del cit. art. 28, per comportamento antisindacale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario sia quando il comportamento dedotto in giudizio costituisca violazione di interessi propri ed esclusivi del sindacato (cosiddetti diritti sindacali in senso stretto), sia quando il suddetto comportamento abbia carattere plurioffensivo - nel senso che, pur incidendo direttamente sulla posizione del singolo dipendente, venga ad interferire nella sfera giuridica del sindacato con lesione dei suoi diritti strettamente collegati a quelli del dipendente (cosiddetti diritti sindacali connessi o correlati) - sempre che, in quest'ultima ipotesi, non venga contemporaneamente richiesta la rimozione del provvedimento lesivo della situazione soggettiva del singolo dipendente; qualora però tale rimozione, inizialmente richiesta, venga successivamente abbandonata dal sindacato ricorrente, che si limiti ad insistere nella domanda diretta alla cessazione del comportamento antisindacale, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)