Sez. U, Sentenza n. 436 del 15/06/2000 (Rv. 537611 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Rapporto di pubblico impiego - Disciplina anteriore alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 29 del 1993 - Ricorso ex art. 28 legge n. 300 del 1970 - Giurisdizione del giudice ordinario - Condizioni - Richiesta di rimozione del provvedimento lesivo della situazione soggettiva del lavoratore - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
In tema di comportamento antisindacale e con riguardo alla disciplina in vigore prima della nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato e integrato, in particolare, dal D.Lgs. n. 80 del 1998, gli ultimi tre commi dell'art. 28 legge n. 300 del 1970, introdotti dall'art. 6 legge n. 146 del 1990, vanno interpretati nel senso che le controversie instaurate contro lo Stato o altre pubbliche amministrazioni al fine di denunciarne una condotta antisindacale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando il comportamento dedotto in giudizio integri una violazione di interessi propri ed esclusivi del sindacato, ovvero abbia carattere plurioffensivo perché, pur incidendo direttamente sulla posizione del singolo dipendente, viene ad interferire anche nella sfera giuridica del sindacato, ledendo diritti di questo strettamente connessi con quelli del dipendente; in tale ultimo caso, tuttavia, qualora venga richiesta in giudizio la rimozione del provvedimento lesivo della situazione soggettiva del dipendente, la controversia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 cit..
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 29, Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)