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Sez. U, Sentenza n. 445 del 20/01/1996 (Rv. 495519 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Condotta antisindacale in senso o con carattere plurioffensivo di un'amministrazione statale o di un ente pubblico non economico - Giurisdizione del giudice ordinario - Limiti - Condotta antisindacale resa palese dalla adozione di provvedimenti amministrativi nei confronti del singolo dipendente - Richiesta di rimozione dei relativi effetti - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495519-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

In base agli ultimi due commi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146, le controversie promosse, nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico non economico, con ricorso, ai sensi del citato art. 28, per comportamento antisindacale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario sia quando il comportamento dedotto in giudizio costituisca violazione di interessi propri ed esclusivi del sindacato (cosiddetti diritti sindacali in senso stretto), sia quando il suddetto comportamento abbia carattere plurioffensivo - nel senso che, pur incidendo direttamente sulla posizione del singolo dipendente, venga ad interferire nella sfera giuridica del sindacato con lesione dei suoi diritti strettamente collegati a quelli del dipendente (cosiddetti diritti sindacali connessi o correlati) - sempre che, in quest'ultima ipotesi, non venga contemporaneamente richiesta la rimozione del provvedimento lesivo della situazione soggettiva del singolo dipendente; qualora invece tale rimozione venga espressamente richiesta, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. A quest'ultima ipotesi deve essere peraltro equiparata quella in cui l'unica manifestazione del comportamento antisindacale dedotto in giudizio consista nell'avvenuta adozione di provvedimenti che incidono direttamente sulla posizione soggettiva del pubblico dipendente con interferenza diretta nella sfera giuridica del sindacato, atteso che, in tale ipotesi, anche se l'organizzazione sindacale non abbia chiesto espressamente la revoca del provvedimento adottato nei confronti del dipendente, la richiesta di immediata cessazione del comportamento antisindacale comporta, ai sensi del primo comma del citato art. 28, la rimozione dei relativi effetti, per cui il giudice è chiamato non solo a valutare la legittimità del comportamento suddetto, ma anche, al fine di rimuovere gli effetti di tale condotta, a disporre la revoca dei provvedimenti incriminati, revoca che rientra nella esclusiva competenza del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)