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Sez. L, Sentenza n. 21884 del 28/10/2016 (Rv. 641592 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Svolgimento di attività giornalistica da parte di soggetto iscritto nell'elenco dei pubblicisti - Conseguenze - Nullità del contratto - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 2126 c.c. - Diritto alla continuazione del rapporto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641592-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

Lo svolgimento di mansioni di redattore alle dipendenze di un'azienda giornalistica da parte di soggetto solamente iscritto nell'elenco dei pubblicisti non comporta la nullità del contratto per illiceità della causa o dell'oggetto e produce gli effetti previsti dall'art. 2126 c.c., per il tempo in cui il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione, restando escluso il diritto di continuare a rendere la prestazione o di pretenderne la esecuzione, sicché, in tale ipotesi, nel caso di accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro giornalistico, il giudice deve limitarsi a riconoscere il diritto alle differenze retributive ai sensi dell'art. 2126, comma 1, c.c., ma non può ordinare la riassunzione del lavoratore, assumendone l'illegittimo licenziamento, atteso che nel contratto nullo per violazione di norma imperativa non è concepibile un negozio di licenziamento e non sono configurabili le conseguenze che la legge collega al recesso ingiustificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)