diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3427 del 18/12/1973 (Rv. 367406 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - IN SETTORE NON AGRICOLO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367406-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - IN SETTORE NON AGRICOLO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La comunione tacita familiare puo costituirsi anche se la comune attivita familiare sia diversa da quella agricola, espressamente prevista dall'art 2140 cod civ, a condizione, pero, che la detta attivita sia comune e cioe diretta e coordinata da un capo. (nella specie, i giudici del merito avevano negato che si fosse costituita una comunione tacita familiare tra due coniugi, ciascuno dei quali svolgeva attivita per suo conto, indipendentemente dall'altro, ed in settori diversi. Nel respingere il ricorso la SC ha enunciato il principio di cui in massima). (V 2898/72, mass n 360627; 569/72, mass n 356591).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)