Sez. 3, Sentenza n. 569 del 26/02/1972 (Rv. 356591 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITA COMUNE DIVERSA DA QUELLA AGRICOLA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - ATTIVITA COMUNE DIVERSA DA QUELLA AGRICOLA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
La comunione tacita familiare puo costituirsi anche quando l'attivita comune sia diversa da quella agricola purche vi sia spontanea aggregazione di piu persone legate fra loro da vincoli di parentela o di affinita, le quali si riuniscono allo scopo di sostenersi reciprocamente sul piano morale e materiale, tenendo in comune abitazione, mensa, attivita lavorativa e patrimonio, senza Obbligo di rendiconto e con comunanza dei profitti e delle perdite. (nella specie trattavasi di gestione di una macelleria). (V 2484'69, mass n 342015; 2725'67, mass n 330219; 727'64; 26'60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)