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Sez. 3, Sentenza n. 2898 del 06/10/1972 (Rv. 360627 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE TRA CONIUGI - ESERCIZIO DI ATTIVITA NON AGRICOLE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - COMUNE INTENZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360627-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE TRA CONIUGI - ESERCIZIO DI ATTIVITA NON AGRICOLE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - COMUNE INTENZIONE - NECESSITA.*

La comunione tacita familiare puo costituirsi anche tra coniugi e nell'Esercizio di attivita diverse dall'agricoltura. Essa si Forma quando vi siano tra i partecipanti comunanza di lavoro, dei lucri, delle perdite e degli incrementi derivanti dalla comune gestione. La circostanza che il rapporto sorga da uno stato di fatto, non significa che esso possa costituirsi senza o contro la volonta delle parti, occorrendo sempre un comportamento dei membri della famiglia che riveli, inequivocabilmente, la comune intenzione di gestire nell'interesse di tutti. (V 2484'69, mass n 342015; 803'69, mass n 339274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)