Sez. 3, Sentenza n. 2898 del 06/10/1972 (Rv. 360627 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE TRA CONIUGI - ESERCIZIO DI ATTIVITA NON AGRICOLE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - COMUNE INTENZIONE - NECESSITA.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - COSTITUZIONE TRA CONIUGI - ESERCIZIO DI ATTIVITA NON AGRICOLE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - COMUNE INTENZIONE - NECESSITA.*
La comunione tacita familiare puo costituirsi anche tra coniugi e nell'Esercizio di attivita diverse dall'agricoltura. Essa si Forma quando vi siano tra i partecipanti comunanza di lavoro, dei lucri, delle perdite e degli incrementi derivanti dalla comune gestione. La circostanza che il rapporto sorga da uno stato di fatto, non significa che esso possa costituirsi senza o contro la volonta delle parti, occorrendo sempre un comportamento dei membri della famiglia che riveli, inequivocabilmente, la comune intenzione di gestire nell'interesse di tutti. (V 2484'69, mass n 342015; 803'69, mass n 339274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)