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Sez. 2, Sentenza n. 557 del 24/02/1972 (Rv. 356574 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SENTENZA CONTENENTE CONDANNA DEL LAVORATORE ALLE SPESE, DELIBERATA PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 153 DEL 1969, MA PUBBLICATA SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1972-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356574-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - SENTENZA CONTENENTE CONDANNA DEL LAVORATORE ALLE SPESE, DELIBERATA PRIMA DELLA ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 153 DEL 1969, MA PUBBLICATA SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA - CASSAZIONE CON RINVIO.*

La sentenza deliberata prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n 153, ma pubblicata successivamente a tale data, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice ove, risolvendo in senso negativo per il lavoratore una controversia promossa per ottenere prestazioni previdenziali, lo abbia condannato al pagamento delle spese giudiziali senza tener conto del disposto dell'art 57 di tale legge, secondo il quale il lavoratore non e assoggettato al pagamento delle spese processuali a meno che il giudizio da lui intentato non sia manifestamente infondato o temerario. (V 869'71, mass n 350758; 304'71, mass n 349798).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)