Sez. 2, Sentenza n. 304 del 05/02/1971 (Rv. 349798 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO PER IL LAVORATORE ATTORE - LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SPESE DEI PRECEDENTI GRADI DEL GIUDIZIO - APPLICABILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO PER IL LAVORATORE ATTORE - LEGGE N 153 DEL 1969 - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SPESE DEI PRECEDENTI GRADI DEL GIUDIZIO - APPLICABILITA.*
La norma dell'art 57 della legge 30 aprile 1969 n 153, secondo cui il lavoratore, nelle cause previdenziali da lui promosse, non e assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari (salvi i casi di azioni manifestamente infondate o temerarie) se sopravvenuta nelle more del giudizio di Cassazione va applicata, quale ius superveniens cosi relativamente alle spese di quest'ultimo giudizio come riguardo a quelle dei precorsi gradi. (nella specie, la domanda era stata accolta dal giudice di primo grado, mentre era stata respinta dal giudice di secondo grado).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)