Sez. 6, Sentenza n. 42951 del 09/09/2016 Ud. (dep. 11/10/2016) Rv. 268720 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCROCIO TRA VEICOLI MALAGEVOLE | Inottemperanza all'invito di fermarsi - Configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Illecito amministrativo previsto dall'art. 192 C.d.s. - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - INCROCIO TRA VEICOLI MALAGEVOLE
L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, C.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Strada art. 192, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)