Sez. 1, Sentenza n. 36736 del 17/09/2008 Ud. (dep. 25/09/2008) Rv. 241127 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI UFFICIALI E AGENTI | Inottemperanza all'"alt" del conducente di veicolo - Reato - Esclusione - Illecito amministrativo - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI UFFICIALI E AGENTI
L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, cod. strad., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Strada art. 192, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)