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Sez. 1, Sentenza n. 3943 del 15/01/2008 Ud. (dep. 24/01/2008) Rv. 238382 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI UFFICIALI E AGENTI | Inottemperanza all'invito di fermarsi - Configurabilità del reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Esclusione - Illecito amministrativo previsto dall'art. 192 C.d.s. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238382-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - OBBLIGHI VERSO FUNZIONARI UFFICIALI E AGENTI

L'inottemperanza del conducente di un veicolo all'invito a fermarsi da parte di un ufficiale di polizia municipale integra l'illecito amministrativo previsto dall'art. 192, comma primo, C.d.s., e non il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen., stante l'operatività del principio di specialità di cui all'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Strada art. 192, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)