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Sez. 2, Sentenza n. 11948 del 02/12/1993 (Rv. 484581 - 01)

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Convenzioni private - In genere | Limitazioni di edificabilità a carico di un fondo ed a favore di altri - Servitù - Configurabilità - "Confessoria servitutis" - Azione del proprietario del fondo dominante - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484581-01

Proprietà - Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Nelle costruzioni - Convenzioni private - In genere

Le pattuizioni con le quali vengono poste a carico di un fondo ed a favore di altre limitazioni di edificabilità, restringono permanentemente i poteri connessi alla proprietà dell'area gravata, attribuendo al fondo vicino un corrispondente vantaggio che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realtà inquadrabili nello schema della servitù. Pertanto, nell'ipotesi di inosservanza della pattuita limitazione di inedificabilità, il proprietario del fondo dominante può agire nei confronti del proprietario del fondo servente con azione di natura reale ("confessoria servitutis" : art. 1079 cod. civ.) per chiedere ed ottenere la rimessione in pristino ed il risarcimento del danno, non diversamente dal proprietario danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni ex artt. 872, 873 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)