Sez. 2, Sentenza n. 14580 del 21/08/2012 (Rv. 623677 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE | Limitazioni di edificabilità a carico di un fondo ed a favore di quello contiguo - Servitù - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE
Le pattuizioni con le quali vengono poste, a carico di un fondo ed a favore di altri, limitazioni di edificabilità, prevedendo l'imposizione agli acquirenti e loro aventi causa di vincoli, restringono permanentemente i poteri connessi alla proprietà dell'area gravata, attribuendo al fondo vicino un corrispondente vantaggio che ad esso inerisce come "qualitas fundi", ossia con caratteristiche di realità inquadrabili nello schema della servitù, senza che siffatto carattere vanga meno qualora le parti non la menzionino espressamente. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso, assumendo che correttamente il giudice di merito avesse dedotto l'esistenza della servitù e la sua natura reale sulla base di una clausola, con la quale le parti avevano previsto un vincolo "altius non tollendi", con conseguenti limitazioni all'edificabilità del suolo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)