Sez. 2, Sentenza n. 7614 del 14/08/1997 (Rv. 506783 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Vendita di porzione di fondo - Convenzione tra le parti - Avente ad oggetto limitazioni e vincoli d'uso imposti alle costruzioni erette od erigende - Carattere di servitù volontaria - Sussistenza.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE
La servitù prediale si distingue dalla "obligatio propter rem" sotto il profilo della destinazione della connessa "utilitas" (oggetto di previsione legale o di accordo negoziale), in via diretta ed immediata, al soddisfacimento di legittime esigenze del fondo dominante, a favore del quale viene a costituirsi un diritto "habendi, faciendi, prohibendi" gravante sul fondo servente nella forma del "pati, non facere". Non è, pertanto, incompatibile con l'essenza di realità del diritto di servitù la previsione di un obbligo, a carico del fondo servente, di non destinazione delle costruzioni ivi erette od erigende ad uno o più usi determinati (nella specie, capannoni adibiti ad uso industriale o commerciale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)