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Sez. 1, Sentenza n. 22800 del 03/11/2011 (Rv. 620570 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - DIRITTO DI VOTO - IN CASO DI SEQUESTRO DI AZIONI | Società di capitali - Sequestro preventivo penale delle quote e dei beni - Opposizione al fallimento - Legittimazione ad agire dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620570-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - DIRITTO DI VOTO - IN CASO DI SEQUESTRO DI AZIONI

L'amministratore giudiziario dei beni e delle quote di una società di capitali sottoposta a sequestro preventivo, disposto ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società medesima, in quanto la sua funzione non si esaurisce nella custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare ma si estende all'esercizio dei diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, quali il diritto di voto e d'impugnazione delle delibere assembleari, nonché all'esercizio di poteri gestori e di amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)