Sez. 1, Sentenza n. 13169 del 18/06/2005 (Rv. 584959 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - DIRITTO DI VOTO - IN CASO DI SEQUESTRO DI AZIONI | Sequestro preventivo penale di quote o azioni sociali - Natura e finalità della misura - Diritti corporativi del socio - Diritto di intervento e di voto in assemblea - Attribuzione (provvisoria) al custode - Impugnazione della deliberazione assembleare - Legittimazione - Attribuzione al custode - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - DIRITTI SPETTANTI AGLI AZIONISTI - DIRITTO DI VOTO - IN CASO DI SEQUESTRO DI AZIONI
Il sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 cod. proc. pen., delle quote o delle azioni sociali, in quanto idoneo ad impedire la commissione di ulteriori reati, pur se in maniera mediata e indiretta, per natura sua - salva espressa indicazione contraria nel provvedimento - priva i soci dei diritti relativi alle quote, sicché la partecipazione alle assemblee e il diritto di voto, anche in ordine all'eventuale nomina e revoca degli amministratori, spettano al custode designato in sede penale. Una siffatta misura cautelare - cui è connaturato il carattere della provvisorietà, secondo il successivo art. 323 - è infatti diretta a scongiurare il pericolo che la "libera disponibilità" di una cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze, oppure possa agevolare la commissione di altri reati, e quindi ad evitare che quel bene possa essere adoperato dal proprietario per esplicare a proprio vantaggio le utilità in esso insite, sicché l'affidamento delle azioni sequestrate al custode ha la sua ragion d'essere nell'esigenza di sottrarre al socio la possibilità di continuare a gestire dette azioni esercitando i diritti e le facoltà in esse incorporati, e primi tra tutti i cd. diritti amministrativi (o corporativi) del socio, ivi compresi il diritto d'intervento e di voto in assemblea. Il conferimento al custode - chiamato a gestire la complessa posizione giuridica facente capo al titolare delle azioni sequestrate - del potere-dovere di intervenire in assemblea e di esprimervi il voto necessariamente implica che soltanto a lui sia riservata la legittimazione ad impugnare ex art. 2377 cod. civ. la deliberazione assembleare illegittima dalla quale abbia dissentito (o rispetto alla quale non abbia concorso), senza che sull'esercizio di tale potere-dovere possa interferire il socio, al quale il sequestro lo inibisce (nella specie, cui "ratione temporis" è applicabile la disciplina anteriore alle modifiche recate al codice dal d.lgs.17 gennaio 2003, n. 6, nell'assemblea della società per azioni, con il voto favorevole del custode giudiziario, non era stato approvato il bilancio d'esercizio ed era stato autorizzato l'esperimento dell'azione sociale di responsabilità nei confronti dell'amministratore, che si era quindi visto revocare dalla carica ai sensi dell'art. 2393, terzo comma, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2370, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)