Sez. 1, Sentenza n. 7147 del 30/05/2000 (Rv. 537032 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE | Legittimazione processuale - Limiti - Custode di beni sottoposti a sequestro conservativo in sede penale - Legittimazione a proporre opposizione alla sentenza dichiarativa del fallimento della società proprietaria dei beni sottoposti a sequestro - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRATE - LEGITTIMAZIONE DEL CUSTODE
Il custode di beni sottoposti a sequestro (nella specie, sequestro conservativo in sede penale) ha una funzione limitata alla conservazione e all'amministrazione di tali beni, in relazione alla quale gli va riconosciuta la legittimazione processuale attiva e passiva, come rappresentante di ufficio di un patrimonio separato, esclusivamente rispetto alle azioni relative alla medesima funzione; ne consegue che il custode di beni sottoposti a sequestro conservativo in sede penale non è legittimato a proporre opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società i cui beni sono oggetto del sequestro, atteso che tale attività esula dai poteri del custode giudiziario e compete invece alla società fallita e al suo legale rappresentante, a nulla rilevando che ad abilitare il custode a tale opposizione sia stato il giudice del procedimento penale nel quale era stato disposto il sequestro conservativo, atteso che un tale provvedimento non è idoneo ad attribuire al custode poteri che, esorbitando dai limiti della sua funzione, determinerebbero una indebita invasione dell'area riservata ad altri soggetti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 65, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)