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Sez. 3, Sentenza n. 11014 del 10/06/2004 (Rv. 573515 - 01)

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - IN GENERE | Mandato senza rappresentanza - Possibilità del mandante di sostituirsi al mandatario per l'esercizio dei crediti derivanti dall'esecuzione del mandato (art. 1705 comma secondo cod. civ.) - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573515-01

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - IN GENERE

Per il disposto dell'art. 1705 comma secondo cod. civ. il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato senza rappresentanza, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario. Per effetto di tale eccezione al principio di cui al comma primo dello stesso articolo, secondo cui il mandatario senza rappresentanza acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, il mandante, per ragioni di tutela del proprio interesse, può agire direttamente per il soddisfacimento del credito, anche se trattasi di credito derivante da un contratto stipulato dal mandatario senza rappresentanza

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)