Sez. U, Sentenza n. 1094 del 03/02/1998 (Rv. 512183 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Differenza dall'errore di interpretazione del fatto oggetto di ricorso per cassazione - Fattispecie in tema di notificazione di documento esibito in giudizio.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
Il rimedio straordinario della revocazione è concesso non contro errori di criterio nell'estimazione del fatto, bensì contro l'errore di fatto propriamente detto, ossia quando il giudice non ha conosciuto, né potuto esaminare, gli elementi costitutivi del fatto, tanto da non statuire sul vero fatto controverso. Pertanto, nel caso in cui il giudice ha così giudicato non perché non conoscesse i fatti o i documenti, ma in quanto ha ritenuto che la notificazione di un provvedimento esibito in giudizio costituisse la notificazione del provvedimento impugnato, egli non ignorava i documenti, ma li ha erroneamente interpretati, confondendoli tra loro ed incorrendo, quindi, in un tipico errore di interpretazione del fatto che deve essere oggetto di ricorso per cassazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)