Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE | Mancato regolamento delle spese con la sentenza o altro provvedimento che definisce il giudizio - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità - Fattispecie in tema di ordinanza decisoria resa all'esito del procedimento ex artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITA' IN CASSAZIONE
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie, l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt.
28 e 29 della legge n. 794 del 1942, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)