Sez. 3, Sentenza n. 4012 del 19/02/2013 (Rv. 625121 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE | Mancato regolamento delle spese con la sentenza o altro provvedimento che definisce il giudizio - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità - Fattispecie in tema di ordinanza decisoria resa all'esito del procedimento ex artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE
Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che (a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.) avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie, l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)