Sez. U - , Sentenza n. 19137 del 06/07/2023 (Rv. 668218 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE | Regolamento spese processuali - Omessa liquidazione nel dispositivo e in motivazione - Impugnazione - Necessità - Correzione errore materiale - Esclusione.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE
Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)