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Sez. 6 - , Sentenza n. 1893 del 06/10/2020 Cc. (dep. 18/01/2021) Rv. 280586 - 01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Giurisdizione penale e giurisdizione contabile - Rapporti - Autonomia - Acquisizione di sentenze della Corte dei Conti - Ammissibilità - Conseguenze - Preclusione in ordine all'accertamento - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280586-01

SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

La giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente autonome, anche nel caso in cui da un medesimo fatto di reato commesso da un pubblico dipendente derivi anche una responsabilità contabile, con la conseguenza che le pronunce del giudice contabile, pur definitive, non vincolano il giudice penale, pur potendo essere acquisite per essere liberamente considerate ai fini della decisione ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte dei Conti aveva affermato la responsabilità contabile accertando che la condotta era stata posta in essere quanto meno con colpa grave, mentre in sede penale – in relazione al medesimo fatto storico – era stato disposto il sequestro preventivo del profitto del reato di peculato, senza che la sentenza contabile sia stata ritenuta idonea a precludere, in applicazione del principio del "ne bis in idem", l'accertamento della sussistenza del dolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)