Sez. 2, Sentenza n. 7253 del 21/01/2026 Ud. (dep. 23/02/2026) Rv. 289483-01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Azione civile promossa dalla pubblica amministrazione nel giudizio penale - Giudizio risarcitorio promosso in sede contabile - Coesistenza - Possibilità - Sussistenza - Ragioni - Limiti - Indicazione.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di risarcimento del danno, l'azione civile promossa, in sede penale, dalla pubblica amministrazione e l'azione di responsabilità contabile per danno erariale dinanzi alla Corte dei conti sono reciprocamente indipendenti ed autonome, in quanto l'una ha finalità riparatoria e compensativa del danno derivante dal reato, diversamente dall'altra, che ha finalità in prevalenza sanzionatoria, a tutela dell'interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, sicché i relativi giudizi possono coesistere, con l'unico limite del divieto di duplicazione ingiustificata dei risarcimenti, non soggiacendo la seconda azione, di natura civile, alla preclusione connessa al principio del "ne bis in idem".
Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)