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Sez. L, Sentenza n. 5145 del 26/07/1983 (Rv. 430007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI NUOVO IMPIEGO DA PARTE DEL LAVORATORE LICENZIATO - RINUNCIA ALLA PROPOSTA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI NUOVO IMPIEGO DA PARTE DEL LAVORATORE LICENZIATO - RINUNCIA ALLA PROPOSTA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'assunzione di un nuovo impiego da parte del lavoratore licenziato che abbia proposto domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro non implica di per sè rinuncia a siffatta domanda, trattandosi di un dato obiettivo non sorretto da adeguata volontà di dismissione del diritto alla reintegrazione stessa e non univocamente rilevante in tal senso, potendo la suddetta assunzione essere semplicemente strumentale alla necessità di fare fronte ad esigenze elementari e primarie di vita, in attesa del ritorno alla precedente attività.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)