Sez. L, Sentenza n. 5145 del 26/07/1983 (Rv. 430007 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI NUOVO IMPIEGO DA PARTE DEL LAVORATORE LICENZIATO - RINUNCIA ALLA PROPOSTA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ASSUNZIONE DI NUOVO IMPIEGO DA PARTE DEL LAVORATORE LICENZIATO - RINUNCIA ALLA PROPOSTA DOMANDA DI REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'assunzione di un nuovo impiego da parte del lavoratore licenziato che abbia proposto domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro non implica di per sè rinuncia a siffatta domanda, trattandosi di un dato obiettivo non sorretto da adeguata volontà di dismissione del diritto alla reintegrazione stessa e non univocamente rilevante in tal senso, potendo la suddetta assunzione essere semplicemente strumentale alla necessità di fare fronte ad esigenze elementari e primarie di vita, in attesa del ritorno alla precedente attività.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)