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Sez. L, Sentenza n. 7196 del 04/12/1986 (Rv. 449267 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ORALE - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA INEFFICACIA DEL RECESSO - ESPERIBILITÀ - PRONUNCE CONSEGUENZIALI EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DI UNA ESPRESSA RICHIESTA DI REINTEGRAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449267-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO ORALE - AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA INEFFICACIA DEL RECESSO - ESPERIBILITÀ - PRONUNCE CONSEGUENZIALI EX ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - AMMISSIBILITÀ - MANCANZA DI UNA ESPRESSA RICHIESTA DI REINTEGRAZIONE - IRRILEVANZA.*

Nell'ipotesi di licenziamento non attuato in Forma scritta, al lavoratore spetta un'ordinaria Azione di accertamento della inefficacia di esso, con diritto, peraltro, alla reintegrazione nel posto di lavoro e alle altre conseguenziali pronunce di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Tale Azione deve ritenersi esperita nel caso in cui il lavoratore abbia richiesto la dichiarazione d'inefficacia del licenziamento orale intimatogli ed il risarcimento dei danni conseguenti alla perdita della retribuzione, essendo irrilevante la Mancanza di un espresso riferimento alla "reintegrazione" nel posto di lavoro, atteso che questa è una pronuncia conseguenziale all'accertamento dell'inefficacia del recesso. (V 5104/84, mass n 436897; (V 5143/83, mass n 430007; (V 5394/82, mass n 423159; (V 2163/82, mass n 420042).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)