Sez. L, Sentenza n. 5649 del 17/09/1986 (Rv. 448133 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - STABILITÀ - ESTREMI - INCOERCIBILITÀ DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - STABILITÀ - ESTREMI - INCOERCIBILITÀ DELL'ORDINE DI REINTEGRAZIONE SUL POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
La prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro è sospesa in costanza di rapporto soltanto se quest'ultimo non è caratterizzato dalla stabilità, requisito questo che sussiste allorché il rapporto stesso sia regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini l'efficacia e la legittimità della risoluzione al riscontro di circostanze obiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. In particolare sussiste il carattere della stabilità ove sia applicabile l'art. 18 stat. Lavoratori, che ha introdotto la cd. Tutela reale del posto di lavoro, a nulla rilevando che l'eventuale ordine di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato non sia coercibile. (V 5582/85, mass n 442774; (V 3737/85, mass n 441316; (V 1084/84, mass n 434241).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)