Sez. 2, Sentenza n. 7651 del 13/04/2005 (Rv. 581631 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO | Pagamento effettuato sulla base di un titolo dichiarato nullo con sentenza - Efficacia retroattiva della decisione - Conseguenze - Domanda di restituzione - Natura - Ripetizione di indebito - Configurabilità - Sussistenza - Prescrizione - Decorrenza - Dalla data della pronuncia dichiarativa della nullità - Esclusione - Dal pagamento - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO
Qualora con sentenza sia dichiarata la nullità del titolo sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, la domanda di restituzione dà luogo a un azione di ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di prescrizione inizia a decorrere non dalla data della decisione ma da quella del pagamento effettuato al momento della stipula del contratto dichiarato nullo, atteso che la pronuncia di nullità del negozio, essendo di mero accertamento, ha efficacia retroattiva con caducazione fin dall'origine dell'atto e della modifica della situazione giuridica preesistente, e ciò non diversamente da quanto accade nell'ipotesi di ripetizione del pagamento effettuato in base a norma successivamente dichiarata incostituzionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)