Sez. 2, Sentenza n. 5978 del 09/07/1987 (Rv. 454353 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - LOCAZIONE O PROMESSA IN VENDITA A TERZI - NULLITÀ DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA - DECADENZA DELLA ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - LOCAZIONE O PROMESSA IN VENDITA A TERZI - NULLITÀ DEL CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE DELL'ASSEGNATARIO - SUSSISTENZA - DECADENZA DELLA ASSEGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Con riguardo ad alloggio economico e popolare, che sia stato alienato dall'assegnatario, e poi sia stato locato o promesso in vendita a terzi, dall'acquirente e per il caso in cui sia stata accertata, con sentenza munita di autorità di giudicato, la nullità di detta alienazione, per inosservanza del divieto di vendita posto dalle norme dell'edilizia residenziale pubblica, la facoltà dell'assegnatario medesimo di fare valere tale nullità, nei confronti del compratore e dei successivi aventi causa, anche al fine di conseguire il rilascio del bene (sempre che non sia maturata la prescrizione dell'Azione di ripetizione, decorrente dalla data della stipulazione del contratto nullo), non può trovare ostacolo nella previsione di decadenza dall'assegnazione, contemplata nella suddetta normativa per effetto dell'indicata inosservanza, atteso che la decadenza stessa opera nel diverso rapporto con lo istituto assegnante e postula che questi eserciti il relativo potere. (V 832/83, mass n 425588; (V 760/83, mass n 425500; (V 3730/76, mass n 382429).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 1422, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 322, DPR 22/06/1949 num. 340 art. 21, DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)