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Sez. 1, Sentenza n. 11181 del 12/11/1993 (Rv. 484300 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio | Individuazione - Criteri - Sede principale o effettiva dell'impresa - Spostamento successivo alla istanza di fallimento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484300-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Competenza per territorio

Ai fini della competenza territoriale a decidere sul fallimento, la sede principale, o effettiva. dell'impresa deve essere individuata alla data di presentazione (deposito in cancelleria) dell'istanza di fallimento, ovvero, in caso di procedimento di ufficio, alla data del provvedimento con cui si dispone la comparizione del debitore in camera di consiglio, con la conseguenza che, in base al principio della "perpetuatio iurisdictionis", diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)