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Sez. 1, Sentenza n. 1044 del 10/02/1996 (Rv. 495800 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Individuazione - Criteri - Fallimento di società - Deposito dell'istanza - Momento determinante - Successivo trasferimento della sede sociale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495800-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

L'art. 5 cod. proc. civ., il quale assegna decisività, ai fini della individuazione del giudice competente, alla situazione in atto al momento della proposizione della domanda, trova applicazione anche con riguardo alla dichiarazione di fallimento, ove tale proposizione è segnata dal deposito dell'istanza del soggetto all'uopo legittimato, ai sensi dell'art. 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267. Pertanto, in caso di fallimento di società, non è rilevante per la competenza un trasferimento della sede sociale posteriore alla data di quel deposito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 9, Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)